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Doppia contribuzione Inps: per l’amministratore della srl è sempre dovuta

02 Nov

Doppia contribuzione Inps: per l’amministratore della srl è sempre dovuta

La questione della doppia contribuzione di previdenza per l’amministratore di SRL che è anche socio dello stesso soggetto.

La decisione della Suprema Corte a sezioni unite – sentenza 20 gennaio 2017 nr. 1545, rivolta al rapporto sottostante tra amministratore e società di capitali e al novero o estraneità dalla qualifica di rapporto parasubordinato. Il quesito sottoposto alle sezioni unite, seppur di diverso contesto giuridico, faceva concludere agli Ermellini che l’amministratore di una società di capitali è legato all’ente da un rapporto di tipo societario, essenziale per il funzionamento dell’ente, dove risulta assente la coordinazione. La conseguenza diretta statuiva la natura autonoma distinta dalla para-subordinazione e – per conseguenza – che gli stessi compensi risultano pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.

L’odierno commento all’ordinanza in trattazione, risalente al 28 luglio 2017, entra nel vivo della questione sulla coesistenza di due forme di previdenza a carico dell’amministratore e socio, avendo accertato il giudizio di merito il carattere di abitualità e di preponderanza della componente lavorativa del socio e amministratore nel ciclo produttivo, rispetto agli altri fattori. Più precisamente, La Corte di legittimità ha ritenuto il decisum della Corte territoriale coerente con l’obbligo della doppia iscrizione INPS gestione separata e gestione commercianti, essendo stato accertato che si trattava di negozio di orto frutta gestito dallo stesso amministratore della SRL in via esclusiva, da solo, e con assoluta assenza di addetti alla vendita, dipendenti e collaboratori.

Nelle motivazioni a sostegno del rigetto del ricorso, viene richiamata in Ordinanza l’ingerenza dell’amministratore e Socio nel ciclo produttivo ed il fatto che egli si occupi in via esclusiva degli acquisti e delle vendite. Compiti che esulano da quelli propri dell’amministratore. Viene ritenuta pertanto legittima la doppia contribuzione per la coesistenza di due diversi rapporti tra i soggetti.

Per giustificare legittima la doppia contribuzione, l’ordinanza in commento fornisce quindi la necessità di una puntuale e rigorosa fase accertativa del giudice di merito, indispensabile essendo che l’onere probatorio, che grava sull’ente previdenziale, venga compiutamente assolto.

A giudizio di chi scrive, l’Ordinanza fornisce uno spartiacque all’obbligo di iscrizione alle due forme di previdenza, includendo i soggetti coinvolti nell’attività operativa, privi di organizzazione aziendale autonoma, reti di vendita e commerciale, struttura organizzata e dipendenti.

Sarebbero quindi da escludere, non iscrivere o cancellare dalla doppia posizione INPS, tutti gli amministratori e soci di aziende aventi una complessità della fase gestionale operativa, organizzata con addetti e risorse specifiche, che escludono l’abitualità e la prevalenza dell’apporto dell’amministratore e socio rispetto agli altri fattori produttivi.

 

 

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